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Per Aspera Ad Veritatem n.25
CILE - Progetto di legge sul sistema di intelligence e creazione dell’Agenzia Nazionale d’intelligence, approvato in data 29 ottobre 2002


TITOLO I
SUI PRINCIPI DELL’ATTIVITÀ DI INTELLIGENCE

Articolo 1
La presente legge ha il compito di stabilire e regolare il Sistema di Intelligence dello Stato.
Le norme in essa contenute si applicano a tutte le attività di intelligence compiute dagli organi e dai servizi che compongono tale Sistema.

Articolo 2
Per adempiere alle finalità della presente legge e delle attività regolamentate dalla stessa, si intende per:
a) Intelligence: il processo sistematico consistente nell’acquisizione, raccolta ed analisi dell’informazione, svolto dagli organismi che compongono il Sistema di Intelligence dello Stato, destinato ad acquisire conoscenze utili per fornire pareri al Presidente della Repubblica e ai ministeri che questi stabilisce, al fine di prevenire, avvisare ed informare su qualsiasi minaccia o rischio concernente gli obiettivi nazionali, la sicurezza dello Stato e la difesa nazionale.
b) Contro-intelligence: quella parte dell’intelligence destinata a contrastare le azioni di intelligence che, promosse da agenti di altri Stati o da agenti di gruppi nazionali o stranieri, minacciano la sicurezza dello Stato e la difesa nazionale.

Articolo 3
Gli organi e i servizi di intelligence con i loro componenti devono attenersi sempre, nell’adempimento dei propri obiettivi e funzioni, alla Costituzione della Repubblica (Constitución Política de la República) e alle leggi dettate in conformità ad essa.


TITOLO II

Capitolo I
SUL SISTEMA DI INTELLIGENCE DELLO STATO

Articolo 4
Il Sistema di Intelligence dello Stato, d’ora in poi il Sistema, è il complesso di organismi di intelligence, indipendenti tra loro, coordinati funzionalmente, che dirigono ed esercitano attività specifiche di intelligence e contro-intelligence al fine di tutelare la sovranità ed il territorio nazionale e di preservare l’ordine costituzionale e la stabilità democratica.
Gli organismi che compongono il Sistema, fatti salvi la propria dipendenza e i propri doveri rispetto alle superiori autorità, devono avere relazioni reciproche mediante lo scambio di informazioni e la mutua cooperazione stabilite dalla presente legge e dall’ordinamento giuridico.

Articolo 5
Il Sistema è composto da:
a) L’Agenzia Nazionale di Intelligence (Agencia Nacional de Inteligencia);
b) La Direzione di Intelligence della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa Nazionale (Dirección de Inteligencia de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa Nacional);
c) Le Direzioni di Intelligence delle Forze Armate (Direcciones de Inteligencia de las Fuerzas Armadas); e
d) Le Direzioni o Uffici di Intelligence delle Forze dell’Ordine e della Pubblica Sicurezza (Direcciones o Jefaturas de Inteligencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública).
Le unità, dipartimenti o qualsiasi altra dipendenza delle Forze Armate o dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica che svolgono attività di intelligence, vengono considerati, per gli effetti derivanti dall’applicazione della presente legge, parti integranti delle rispettive direzioni o uffici di intelligence sopra segnalati.

Articolo 6
Fatto salvo il disposto del secondo comma dell’articolo 5 della legge n. 18.575, deve esistere un’istanza di coordinamento tecnico tra le parti integranti del Sistema, destinata ad ottimizzare, regolamentare, controllare e valutare il flusso e lo scambio informativo e di intelligence al fine di favorire la mutua collaborazione.
Detta istanza trova realizzazione attraverso un Comitato di Intelligence, composto dai capi degli organismi che formano il Sistema.
Le riunioni di detto Comitato hanno luogo periodicamente e sono presiedute dal Direttore dell’Agenzia Nazionale di Intelligence, che deve convocarle in conformità a quanto disposto alla lettera b) dell’articolo 12.


Capitolo II
SULL’AGENZIA NAZIONALE DI INTELLIGENCE

Articolo 7
È istituita l’Agenzia Nazionale di Intelligence, servizio pubblico centralizzato, a carattere tecnico e specializzato, alle dipendenze del Ministro dell’Interno.
Essa è finalizzata a produrre intelligence, in conformità al disposto dell’articolo 2, con l’obiettivo di fornire al Presidente della Repubblica informazioni utili per decidere e, soprattutto, esercitare le attribuzioni conferite dalle lettere e) ed f) dell’articolo 8 in materia di terrorismo, criminalità organizzata transnazionale e contro-intelligence.

Articolo 8
Spettano all’Agenzia Nazionale di Intelligence, d’ora in poi l’Agenzia, le seguenti funzioni:
a) Raccogliere e fornire informazioni concernenti qualsiasi settore sia a livello nazionale che internazionale, al fine di elaborare intelligence ed effettuare valutazioni globali e settoriali, in conformità alle richieste effettuate dal Presidente della Repubblica, per mezzo del Ministro dell’Interno.
b) Elaborare informative periodiche di intelligence, a carattere segreto, da rimettere al Presidente della Repubblica e ai ministeri o organismi da questi indicati.
c) Richiedere agli organismi di intelligence delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica qualsiasi informazione che rientri nell’ambito delle competenze istituzionali e qualsiasi informazione residuale di cui abbiano conoscenza attraverso il corrispondente canale tecnico. Gli organismi menzionati hanno l’obbligo di fornire i precedenti e le informative alle condizioni richieste.
d) Richiedere ai servizi dell’Amministrazione dello Stato contenuti nell’articolo 1 della legge n. 18.575 i precedenti e le informative necessarie al perseguimento degli obiettivi, come anche, alle società o istituzioni in cui lo Stato abbia apporti, partecipazioni o rappresentanze di maggioranza. Gli organismi menzionati hanno l’obbligo di fornire i precedenti e le informative alle condizioni richieste, attraverso il rispettivo ufficio superiore o organo direttivo corrispondente.
e) Adottare le misure di intelligence necessarie, al fine di scoprire, neutralizzare e contrastare le azioni di gruppi terroristici, nazionali o internazionali, e di organizzazioni criminali transnazionali.
f) Adottare le misure di contro-intelligence necessarie, al fine di scoprire, neutralizzare e contrastare le attività di intelligence promosse da gruppi nazionali o stranieri, o dai loro agenti, fatto salvo il disposto del comma secondo dell’articolo 20.

(...)


TITOLO III
SULLE PROCEDURE SPECIALI PER OTTENERE INFORMAZIONI

Articolo 24
Quando una determinata informazione è strettamente indispensabile per il compimento degli obiettivi del Sistema e non può essere ottenuta da fonti aperte, gli organismi di intelligence che ne fanno parte possono disporre il ricorso a procedure speciali per ottenere informazioni cui si riferisce il presente Titolo.
Dette procedure sono limitate esclusivamente ad attività di intelligence riconducibili direttamente o indirettamente alla tutela della sicurezza esterna ed interna dello Stato, alla contro-intelligence, al terrorismo nazionale ed internazionale, alla criminalità organizzata ed al narcotraffico.

Articolo 25
Per procedure speciali per ottenere informazioni, ai fini della presente legge, si intendono quelle procedure che consentono di accedere a precedenti di rilievo contenuti in fonti coperte o da esse derivanti.
Le procedure sono le seguenti:
a) il controllo delle comunicazioni telefoniche, informatiche, radio e della corrispondenza in qualsiasi forma;
b) il controllo dei sistemi e delle reti informatiche;
c) l’ascolto e la registrazione elettronica, e
d) l’acquisizione di precedenti soggetti a riserbo o segreto bancario.

Articolo 26
Il Direttore o il Capo del Servizio di Intelligence richiede, personalmente o tramite un funzionario dipendente espressamente delegato, l’autorizzazione giudiziaria al fine di utilizzare le procedure enumerate nell’articolo precedente.
È competente a concedere la menzionata autorizzazione un Giudice della Corte d’appello nel cui territorio giurisdizionale si compie l’attività o da cui la stessa prende avvio. A tal fine il Presidente di ciascuna Corte d’appello designa per estrazione due suoi membri, per un periodo di due anni, e la domanda può essere presentata dinanzi a ciascuno di essi.

Articolo 27
I Direttori o i Capi dei servizi di intelligence delle Forze Armate possono presentare le domande direttamente al Giudice della Corte d’appello cui si riferisce l’articolo precedente, ovvero al Giudice istituzionale corrispondente, in conformità al disposto del Titolo II del Libro Primo del Codice di Giustizia Militare.

Articolo 28
Il Direttore dell’Agenzia può solo impiegare le procedure speciali enumerate nell’articolo 25 e richiedere la corrispondente autorizzazione giudiziaria per l’esercizio delle funzioni segnalate alle lettere e) ed f) dell’articolo 8. Esse vengono eseguite, esclusivamente, dalle Forze dell’Ordine e della Sicurezza indicate nel relativo provvedimento, che devono rendere conto al Direttore dell’attività svolta e dei risultati conseguiti.

Articolo 29
Il provvedimento giudiziario che autorizza o nega l’impiego di procedure cui si riferisce l’articolo 25 si fonda e viene pronunciato senza avere conoscenza del contesto. Nel caso in cui la domanda venga respinta, il provvedimento può essere oggetto di ricorso da parte del Direttore o del Capo del Servizio di Intelligence che aveva richiesto l’autorizzazione.
Detto provvedimento deve contenere la specificazione dei mezzi che verranno impiegati, l’individuazione della o delle persone cui verrà applicata la misura ed il termine per il quale viene decretata, che non potrà essere superiore a novanta giorni, prorogabile per una sola volta fino ad un identico periodo di tempo.

Articolo 30
I Direttori o i Capi dei servizi di intelligence del Sistema devono comunicare, per iscritto, ai Giudici delle Corti d’appello indicati nel secondo comma dell’articolo 26, il termine delle attività autorizzate ed i relativi risultati.

Articolo 31
Nel caso in cui venga autorizzata la procedura indicata alla lettera d) dell’articolo 25, le banche, gli enti e le persone fisiche autorizzate o che hanno la facoltà di operare nei mercati finanziari, redditizi, assicurativi e cambiari, sono obbligati a fornire, nel più breve termine, precedenti o copie di documenti relativi a conti correnti bancari, depositi e qualsiasi altra operazione sottoposta a segretezza o riservatezza, appartenenti a persone fisiche o giuridiche, ovvero a comunità, oggetto dell’attività investigativa.

Articolo 32
Le persone fisiche o giuridiche cui venga richiesta l’esecuzione di qualcuna delle misure previste dall’articolo 25 devono darne immediato e puntuale compimento.

Articolo 33
I Direttori o i Capi dei servizi di intelligence del Sistema possono disporre, inoltre, l’impiego di agenti sotto copertura o di informatori, attraverso una diversa procedura rispetto a quella segnalata nell’articolo 25, per cui non è necessario adottare la procedura indicata dall’articolo 26.
L’agente sotto copertura è un funzionario di polizia o militare che, nell’ambito delle competenze proprie dell’attività svolta e debitamente autorizzato dai superiori gerarchici, occulta la propria identità ufficiale al fine di ottenere informazioni e precedenti che costituiscono la base del procedimento di intelligence cui si riferisce la presente legge. A tal fine, potrà se necessario infiltrarsi in organizzazioni sospettate di svolgere attività criminose.
L’informatore è un soggetto che, non essendo funzionario di un organismo di intelligence, fornisce precedenti e informazioni per compiere il procedimento di intelligence.


TITOLO IV
SUL CONTROLLO DEGLI ORGANISMI DI INTELLIGENCE

Articolo 34
Gli organismi di intelligence che fanno parte del Sistema sono sottoposti a controllo interno ed esterno.


Capitolo I
SUL CONTROLLO INTERNO

Articolo 35
Il controllo interno viene compiuto dal Direttore o Capo di ciascun organismo di intelligence che fa parte del Sistema, che è responsabile diretto dell’osservanza della presente legge.
Il Controllo interno comprende, tra gli altri, i seguenti aspetti:
a) la corretta amministrazione delle risorse umane e tecniche in relazione ai compiti e alle missioni istituzionali;
b) l’uso adeguato dei fondi assegnati al servizio in modo tale che siano utilizzati razionalmente per il conseguimento dei compiti istituzionali;
c) la conformità dei procedimenti avviati alle norme giuridiche e regolamentari vigenti e al rispetto delle garanzie costituzionali.

Articolo 36
Il personale degli organismi di intelligence del Sistema che viola i suoi doveri o obblighi incorre in responsabilità amministrativa, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari delle rispettive istituzioni, fatta salva la responsabilità civile o penale eventualmente connessa.


Capitolo II
SUL CONTROLLO ESTERNO

Articolo 37
Il controllo esterno spetta alla Ragioneria Generale dello Stato (Contraloría General de la República (**) ), ai Tribunali (Tribunales de Justicia) e alla Camera dei Deputati (Cámara de Diputados), nell’ambito delle rispettive competenze.

Articolo 38
La Camera dei Deputati costituisce una Commissione di Controllo del Sistema di Intelligence dello Stato al fine di verificare che il funzionamento degli organismi del Sistema si attenga strettamente al disposto delle norme costituzionali, giuridiche e regolamentari vigenti, verificando la stretta osservanza ed il rispetto delle garanzie individuali sancite dalla Costituzione.
Alla Commissione sono accordate tutte le facoltà e le attribuzioni necessarie al compimento delle proprie funzioni. In particolare, le spetta:
a) acquisire le informative annuali rimesse dal Direttore dell’Agenzia sul lavoro svolto dall’organismo e sul funzionamento del Sistema, fatte salve le altre informative che la stessa potrebbe richiedere;
b) formulare raccomandazioni al Presidente della Repubblica relative al funzionamento, all’efficienza e ad altri aspetti del Sistema, entro trenta giorni a far data dal ricevimento di dette informative;
c) richiedere, in qualsiasi momento, ai Direttori o ai Capi dei servizi di intelligence, informative o precedenti relativi ad attività compiute e all’osservanza della normativa che regolamenta lo svolgimento delle loro funzioni;
d) richiedere tutte quelle informazioni necessarie per valutare e formarsi un’opinione fondata circa il livello di realizzazione dei piani di intelligence;
e) portare a conoscenza dei Ministri dell’Interno o della Difesa Nazionale, a seconda della competenza, qualsiasi atto che, a suo giudizio, violi la normativa che regolamenta l’attività di intelligence;
f) vigilare affinché le attività di intelligence siano volte alla tutela dello Stato e alla difesa nazionale, nel pieno rispetto dei diritti e delle garanzie individuali.

Articolo 39
Tale Commissione è composta da sette Deputati, eletti per tutta la durata della legislatura, in conformità alle norme del Regolamento della Camera dei Deputati, e non possono essere sostituiti salvo espressa rinuncia alla qualifica di componenti ovvero qualora ricorrano casi di inabilità, incompatibilità o altri motivi di cessazione dall’incarico.
Le sessioni di detta Commissione sono sempre segrete ed i suoi componenti prestano giuramento di mantenere la segretezza riguardo a tutte le informazioni e i documenti di cui abbiano preso conoscenza o che ricevano in tale veste.

(...)


(*) Traduzione e stralcio a cura della Redazione

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